Per partecipare alle gare di appalto occorre lo svolgimento in concreto dell’attività indicata nell’oggetto sociale

F.B.

Più volte i bandi di gara richiedono – fisiologicamente – che l’impresa concorrente, quale requisito di partecipazione, svolga una determinata attività, risultante dalle certificazioni della CCIAA.
Talvolta si domanda genericamente l’iscrizione alla camera di commercio, mentre in altri casi gli atti di gara richiedono espressamente  lo svolgimento corrente dell’attività corrispondente all’appalto. Per cui, sostanzialmente, possono distinguersi due ipotesi:
a)  quando la lex specialis richiede la sola iscrizione presso la CCIAA, dovrebbe essere sufficiente la menzione dell’attività nell’oggetto sociale;
b) quando invece richiede lo svolgimento dell’attività, quest’ultima deve essere effettivamente svolta, e risultare dall’apposita parte del certificato camerale dedicata alle attività concretamente in essere.

Con la decisione in esame, n. 3280 del 20 aprile 2009, la VI Sezione del Consiglio di Stato adotta invece, richiamando alcuni precedenti conformi, un’interpretazione rigida, assimilando le due ipotesi, e richiedendo, in ogni caso, il concreto svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, in ogni caso in cui la lex specialis domandi, quale requisito, l’iscrizione alla Camera di commercio per i servizi di cui alla procedura.
Ciò perché “oggetto sociale e attività effettivamente esercitata, quest’ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale, infatti, non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un’attività può ben essere prevista nell’oggetto sociale, risultante dall’iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell’impresa”, senza essere attivata poi in concreto”. Quindi, “è ovvio che, salvo voler privare la clausola della lettera di invito di significato, nessun rilievo può attribuirsi all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita sì quest’ultima a svolgere quella determinata attività, ma nulla dice sull’effettivo svolgimento della stessa”.
Quando la legge di gara richieda la “iscrizione alla CCIAA per l’attività di…”, in conclusione, è come se la clausola domandasse la dimostrazione dello svolgimento in concreto, con la conseguenza che deve aversi riguardo non alle attività per la quale l’Impresa si è iscritta (comunicazione S1), ma per quelle delle quali sia stato comunicato l’inizio dello svolgimento (modulo S5).

Tale interpretazione, per inciso, si allinea con alcuni precedenti dei Tribunali Amministrativi Regionali (cfr.T.A.R. Valle d’Aosta, n. 12 del 13 febbraio 2008), ma supera l’altro precedente del Consiglio di Stato citato nella decisione in commento (Consiglio di Stato, V, n. 925 del 19 febbraio 2003), ove il Collegio era pervenuto alle medesime conclusioni ma a fronte di clausola di ben diverso tenore, la quale faceva espresso riferimento alla “attività svolta”.
Ad opinione di chi scrive, la ricostruzione di cui alla pronuncia in commento è tutt’altro che peregrina, purchè però rapportata a previsioni degli atti di gara esplicite: quando cioè dal bando emerga, ancorchè senza formule sacramentali, l’intenzione dell’Ente di domandare l’“effettivo svolgimento”.
Non bisogna dimenticare, infatti, che numerosi bandi distinguono con chiarezza le due ipotesi, domandando distintamente sia l’iscrizione alla camera di commercio, sia il concreto svolgimento dell’attività, previsione che, a generalizzare troppo, rischia di divenire priva di senso.
La tesi in esame impone comunque alle imprese un onere di particolare attenzione nelle comunicazioni alla Camera di commercio, troppo spesso relegate a inutili burocrazie, e svolte intempestivamente.