L'autorità di vigilanza non pone particolari paletti all'utilizzo delle offerte economicamente più vantaggiose negli appalti di lavori pubblici

M.P.C.
L’Autorità di vigilanza, con la determinazione 8 ottobre 2008, n. 5, è tornata a considerare le forme di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti dei lavori pubblici.
Come è noto, il Codice dei contratti pubblici ha introdotto a tale proposito una significativa innovazione rispetto alla legge Merloni, prevedendo che l’aggiudicazione tramite l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente diviene il criterio ordinario, rispetto a quello del prezzo più basso. L’innovazione non è stato il frutto di una scelta “autoctona”, ma la conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia (7 ottobre 2004, C-247/02) che aveva concluso per il contrasto con il diritto comunitario di una normativa (come appunto quella italiana) che imponga come criterio unico o prevalente quello del prezzo più basso.
Le pubbliche amministrazioni godono così di un ampio potere discrezionale; ma, poste dinanzi alla necessità di dover motivatamente scegliere quale criterio adottare, “in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto” (art. 81, c.2, del Codice), hanno manifestato una sorta di agorafobia e chiesto indicazioni operative all’Autorità.
La determinazione in esame, correttamente, rileva i vincoli comunitari che presiedono alla richiamata disposizione; nonché l’impossibilità di dare indicazioni preventive ed astratte. Pertanto, dopo un’utile ricapitolazione di tutti i dati rilevanti, l’Autorità si limita a ribadire taluni criteri generali già noti. Ovvero che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
Per converso, il criterio del prezzo più basso è – per l’Autorità – preferibile quando l’oggetto del contratto ha basso valore tecnologico o si svolge con procedura largamente standardizzate.
Dopo queste opportune conferme dell’Autorità, è da sperare che finalmente le amministrazioni facciano il più ampio uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; stante che nella maggioranza dei casi l’aggiudicazione degli appalti di lavori richiede l’applicazione di elementi qualitativi e di criteri non automatici. Il tutto senza mettere a rischio, naturalmente, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di garanzia della concorrenza.