La responsabilità precontrattuale della p.a. può essere causa di risarcimento del danno anche a fronte di atti amministrativi legittimi

G.A.
La V Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 8 ottobre 2008, n. 4847 ha ribadito che anche nel caso di revoca legittima degli atti di una procedura di gara può sussistere la responsabilità della pubblica amministrazione per responsabilità precontrattuale, qualora essa abbia suscitato affidamenti dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi (fattispecie relativa a procedura esplorativa negoziale per l’affidamento della gestione di un piano di emergenza di smaltimento rifiuti, revocata nell’imminenza della stipula del contratto).
Nell’occasione, il Consiglio di Stato conferma una innovativa pronuncia del TAR del Lazio (Roma, Sez. I ter, n.5109/2003 del 20 giugno 2005), antesignana della importante Adunanza Plenaria n. 6/2005, richiamata anche dalla decisione in rassegna.
E’ sempre più vero, pertanto, che nel giudizio amministrativo la tutela risarcitoria non è ancorata al previo formale annullamento di atti tipici, essendo invece sovente riconducibile alla violazione dei principi generali dell’ordinamento quali, nel caso di specie, la buona fede ex artt. 1337 c.c..