La valutazione del fatturato pregresso in appalti analoghi deve essere rigorosa (con il problema dell’avvalimento)

F.B.

Fra i requisiti economico finanziari per la partecipazione a una gara di appalto può esservi quello del fatturato reso nel triennio per “servizi analoghi”, e sull’analogia tra servizi precedenti e oggetto di gara la valutazione dell’Ente deve essere approfondita.
Nel caso di specie (Consiglio di Stato, V, n. 1589 del 16 marzo 2009), relativo a gara per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti, il fatturato era stato dimostrato con riferimento, anche, ad attività di gestione di rifiuti: servii, e non lavori, con conseguente inammissibilità della spendita del requisito.
Pertanto, ancorché il riferimento sia alla medesima materia (nella vicenda, pur sempre riferita ai rifiuti), occorre distinguere – chiarisce il Consiglio di Stato – tra lavori e servizi, non potendosi riscontrare, nel caso di divergenza tra i due tipi, la prescritta analogia.
Accanto a questo “peccato originale”, ancorché incidenter tantum, la decisione in commento si sofferma anche su ulteriori ragioni di inammissibilità della documentazione circa il fatturato pregresso, alcune delle quali di una certa significatività.
Tra di esse, oltre l’inconferenza temporale e la mancanza di certificazione probatoria, va segnalato il caso di servizi svolti in ATI: nel qual caso, evidenzia opportunamente la  pronunzia, è inammissibile la spendita del requisito ove non sia indicata la partecipazione all’associazione temporanea; con ciò chiarendo, tra l’altro, che il fatturato spendibile non è quello dell’intero raggruppamento, bensì la quota proporzionale alla partecipazione. Conclusione corretta, ma non sempre scontata in giurisprudenza.
La decisione si mostra di interesse anche con riferimento all’avvalimento di cui all’art. 48 d.lgs. n. 163/06.
Chiarito che l’avvalimento può essere utilizzato anche per i requisiti economico-finanziari (e d’altronde lo prevede espressamente la legge), secondo il Consiglio di Stato è legittima l’elencazione di più imprese ausiliarie, quando l’indicazione avvenga in via non cumulativa, bensì alternativa: o meglio, (allorché l’alternatività non sia esplicita) quando, nel caso di più ausiliarie, sia sufficiente una di esse a conseguire il possesso del requisito.
Da ultimo, la Sezione ritiene infine legittima la circostanza che il Consorzio documenti i lavori svolti da una consorziata per altra consorziata o addirittura per un’impresa ausiliaria. Il Consiglio di Stato esclude trattarsi di una “partita di giro”, da cui la legittimità sia rispetto al testo della legge, sia vista la sua ratio.
Via libera, quindi, a una lettura tutt’altro che restrittiva in materia di avvalimento, consorzi, e fatturato; con attenzione tuttavia alla tipologia delle attività da cui il fatturato deriva, che non devono essere necessariamente identiche, ma pur sempre similari, quantomeno per macrotipologia di appalto.