La D.I.A. edilizia è equiparata al permesso di costruire quanto all’impugnazione

G.A.

Nella querelle giurisprudenziale in merito alla natura del titolo abilitativo edilizio formatosi a seguito di denuncia di inizio attività, ed ai rimedi esperibili avverso di esso, il TAR Toscana pronuncia a favore della tesi della autonoma impugnabilità.
Con sentenza della III Sezione del 16.3.2009, n. 428 il Giudice Amministrativo toscano ha affermato che la d.i.a. rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine dalla presentazione della denuncia. Col decorso del termine si forma un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla conoscenza del perfezionamento della d.i.a..
Pertanto il ricorso avverso la stessa ha ad oggetto l’assentibilità o meno dell’intervento, cosicché il predetto titolo abilitativo è equiparato al permesso di costruire quanto all’impugnazione.
In questa sezione del sito può leggersi l’opposta ricostruzione della materia (la natura privata della DIA rende inammissibile per il terzo l’esperibilità dell’ordinario giudizio impugnatorio) offerta dalla di poco precedente decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 717/2009.