Trasferimento per incompatibilità ambientale

L.S.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della l. n. 241/90. Il Tar Toscana, ribadendo il suddetto principio, conferma l’orientamento ormai prevalente – che ha superato ormai da tempo le precedenti posizioni sul punto – per cui “anche per l’appartenente ai corpi militari dello Stato il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7579; Consiglio Stato,sez. IV, 07 marzo 2005, n. 867; TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 2004; TAR Veneto, n. 784/04; TAR Liguria, n. 1579/03) quando non sussistano ragioni di celerità che ne giustifichino l’omissione. La mancanza della comunicazione suddetta lede, infatti, il diritto di difesa del soggetto che si trova a subire un provvedimento d’autorità, con trasferimento ad altra sede di servizio, senza conoscere previamente le motivazioni del trasferimento e quindi senza avere la possibilità di contraddire in merito alle stesse.
In mancanza di specifiche motivazioni di urgenza, l’omissione comporta quindi l’invalidità del provvedimento.