Sicurezza sul lavoro: nuovo d.lgs. 81/2008 e ambito soggettivo di applicazione della normativa

M.M.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fra le altre novità deve registrarsi altresì quella relativa all’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa di tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
Definito il lavoratore (art. 2, co. 1, lett. a) come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, la medesima disposizione propone un’elencazione di tipologie lavorative equiparate (associato in partecipazione, volontario che svolge il servizio civile, il tirocinante ex l. 196/97, l’allievo di istituti di istruzione universitari etc.). L’allargamento dei soggetti destinatari della normativa in materia di sicurezza è reso quindi palese dall’inciso “indipendentemente dalla tipologia contrattuale”, nonché dal successivo art. 3, co. 4: “il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati …”.
Vediamo più in particolare, quindi, che tale decreto si applica anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, ai lavoratori in distacco, ai lavoratori a progetto (co.co.pro.) e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), in quest’ultimo caso solo se il lavoratore presta la sua attività nei luoghi di lavoro del committente; ancora, si applica ai lavoratori a prestazione occasionale, salvo alcune eccezioni; ai lavoratori a domicilio, anche se solo nella parte degli obblighi di informazione e formazione e della dotazione dei dispositivi di protezione individuale; ai telelavoratori, con riferimento alla normativa in materia di videoterminali (titolo VII d.lgs. 81/2008), nonché agli obblighi di informazione e formazione.
L’art. 4 del d.lgs. 81/08, tuttavia, esclude alcune delle tipologie occupazionali summenzionate dal computo del numero dei lavoratori dal quale il decreto 81 fa discendere particolari obblighi (es., tirocinanti, allievi di istituti di istruzione e universitari, lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di altro personale che conserva il posto di lavoro, lavoratori occasionali, lavoratori socialmente utili, volontari, etc.; i part-timers e i lavoratori in somministrazione si computano a seconda del numero di ore effettivamente lavorate); tale esclusione, tuttavia, non può far venir meno quanto sopra evidenziato, ovvero l’affermazione del principio di estensione delle tutele all’interno del posto di lavoro a prescindere dalla tipologia contrattuale posseduta, avendosi riguardo semmai esclusivamente alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa.