Si può essere esclusi dalle prove orali di un concorso pubblico solo se assenti all’ora prevista per l’inizio della propria prova

D.S.
Il  TAR Lazio - Roma (sez. II bis, sentenza 1° luglio 2008, n. 6339), chiamato a pronunziarsi sulla legittimità di un provvedimento di esclusione da un pubblico concorso, ha statuito che la previsione contenuta in un bando secondo cui va escluso dal concorso il candidato che non si presenti all’ora fissata per lo svolgimento di ciascuna prova, deve essere interpretata, se riferita alle prove orali, nel senso che la esclusione può essere legittimamente disposta solo in caso di assenza all’ora prevista per l’inizio della prova per quel candidato, secondo l’ordine prefissato dalla stessa Commissione (ad es. per sorteggio), e non già all’ora prevista genericamente per l’inizio dei colloqui.
Una diversa interpretazione della prescrizione contenuta nel bando – secondo il GA – verrebbe, infatti, a porsi irragionevolmente in contrasto con il principio del favor partecipationis giacché l’esclusione conseguente alla mera assenza all’apertura dei colloqui del candidato, ma regolarmente presente al momento stabilito per lo svolgimento della sua prova, non rinviene giustificazione né in esigenze di salvaguardia della par condicio fra i concorrenti, né in esigenze di tipo organizzativo apprezzabili.
Conseguenza pratica di questa pronuncia, quindi, è che chiunque prenda parte ad un concorso e debba sostenere la prova orale non può essere escluso per il sol fatto di non essersi presentato all’ora stabilita nel bando per l’inizio dei colloqui, richiedendosi di contro ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione che il candidato non sia presente nel momento in cui, secondo l’ordine seguito per lo svolgimento della prova, lo stesso è chiamato a sostenere il proprio esame orale.
Con la interessante pronuncia in commento, nel dare seguito ad un unico precedente, risalente all’anno 1993, rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 1993, n. 1104), si è dunque tentato di fare chiarezza sulla corretta interpretazione dei bandi concorsuali nel rispetto, in primis, del richiamato principio del favor partecipationis.