La denuncia di inizio attività (DIA) è atto privato contro il quale il terzo leso può promuovere azione atipica di accertamento sulla inesistenza dei suoi presupposti legittimanti

D.S.
Pronunciandosi su un tema, oggetto di notevoli contrasti giurisprudenziali, il Consiglio di Stato (IV Sezione, 9 febbraio 2009, n. 717) ha di recente sostenuto che la DIA deve essere qualificata non come provvedimento amministrativo, ma come atto privato.
Secondo il Collegio, ciò si evince dall’art. 19 della L. 241/1990 ss.mm.ii. che, in sostituzione dei tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazione, ha introdotto un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private.
A conforto di detta tesi, il giudice amministrativo ha richiamato poi la disciplina del silenzio-assenso, chiarendo che, se effettivamente con la DIA si fosse inteso individuare un atto destinato ad avviare un procedimento da concludere con un provvedimento di accoglimento per silentium, allora non avrebbe senso la scelta del legislatore di disciplinare gli istituti della DIA e del silenzio-assenso in due differenti norme (gli artt. 19 e 20 della richiamata L. 241/1990). Vero è – secondo il Consiglio di Stato – che con esse si è inteso attribuire agli stessi una diversa funzione.
Assunto che la DIA non è un provvedimento a formazione tacita, il Collegio si è dunque soffermato sulle problematiche legate alla tutela da accordare ai terzi lesi dalla DIA, atteso che la natura privata della DIA rende inammissibile per il terzo l'esperibilità dell'ordinario giudizio impugnatorio.
Seguendo un percorso logico argomentativo, che ad opinione di chi scrive può essere condiviso, il Consiglio di Stato ha concluso per l’ammissibilità di un’azione – sottoposta allo stesso termine di decadenza di sessanta giorni, previsto per il diverso caso dell’azione di annullamento esperibile avverso il permesso di costruire -  volta a far accertare la insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività denunciata: spetterà poi all’Amministrazione ottemperare alla sentenza di accertamento ordinando la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato.
Al fine di far convivere le peculiarità dell’atto privato con la tutela dei diritti dei terzi, la sentenza in commento ha pertanto ammesso, prescindendo da una espressa previsione normativa, l’esercizio di un potere di mero accertamento (sulla esperibilità di detto rimedio si erano in precedenza già pronunciati, ammettendolo, T.A.R. Liguria, 22.1.2003, n. 113 e T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 14 maggio 2008, n. 111). Infatti, secondo il Consiglio di Stato, detto potere è comunque connaturato al concetto stesso di giurisdizione, sicché si può dire che non sussista giurisdizione e potere giurisdizionale se l’organo decidente non possa quanto meno accertare quale sia il corretto assetto giuridico di un determinato rapporto.
Sono state pertanto affrontate dal Consiglio di Stato, per la prima volta a 360°, le problematiche legate alla qualificazione giuridica della DIA. Ma, data la complessità delle tematiche trattate, sin qui caratterizzate dalla non univocità delle soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza, appare arduo poter affermare, senza il rischio di essere smentiti, che si tratti di una sentenza destinata a fare scuola. Non ci resta che aspettare e vedere come si orienteranno i giudici amministrativi allorché saranno chiamati a decidere sulle domande che saranno proposte dai terzi danneggiati per far accertare l’assenza dei presupposti legittimanti l’attività oggetto di denuncia.