È perentorio il termine per l’esercizio del potere inibitorio dei lavori oggetto di D.I.A.

G.A.
Trascorso inutilmente il termine entro il quale la p.a. potrebbe inibire l’attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività  – venti giorni ex art. 84, comma 5,  L.R.T. n. 1/2005, dalla presentazione della D.I.A. o delle integrazioni eventualmente richieste -, il titolo abilitativo si perfeziona per silentium, ed in capo agli uffici residua l’esercizio dei soli poteri di autotutela e sanzionatorio.
Lo ricorda la III Sezione del TAR Toscana con sentenza 16.3.2009, n. 430.
Il potere inibitorio previsto dall’art.84, comma 5, della L.R.T. n.1/2005 può essere esercitato entro il termine perentorio di venti giorni ivi previsto; invero alla scadenza di detto termine matura l’autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella d.i.a., cosicché il Comune, anche se riscontri un contrasto del progetto rispetto alle statuizioni delle norme urbanistiche, non può più diffidare dall’eseguire i lavori, ma deve avviare uno specifico procedimento di autotutela preordinato all’annullamento dell’autorizzazione implicita; una volta caducata quest’ultima, qualora i lavori siano già stati eseguiti in tutto o in parte, l’Amministrazione adotterà l’idoneo provvedimento sanzionatorio, previsto dall’art.84, comma 7, della L.R.T. n.1/2005, di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla normativa disciplinante la repressione degli abusi edilizi.