In caso di patteggiamento per reati gravi incidenti sulla moralità occorre una formale dichiarazione di estinzione

F.B.

Nulla di nuovo sul fronte dell’estinzione dei reati patteggiati: perché le condanne per reati incidenti sulla moralità, impeditive della partecipazione a gare ex art. 38, siano irrilevanti occorre un formale provvedimento di estinzione da parte del Giudice dell’esecuzione penale.
Se è vero che l’art. 38 del Codice dei contratti, nel prevedere le cause di esclusione anche connesse ai giudicati penali, stabilisce che “resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale” (ovvero, dichiarazione di estinzione del reato patteggiato e concessione della riabilitazione), è altrettanto vero che tali eventi devono essere solennizzati in un procedimento giudiziale, mentre il semplice decorso del tempo si mostra irrilevante.
La giurisprudenza – cui aderisce la decisione in commento – su questo punto è granitica, e restano sostanzialmente isolati i precedenti contrari, tesi – pur se in fattispecie diversa dalle gare – a riconoscere come automatico l’effetto estintivo del patteggiamento (cfr. es. Consiglio Stato  sez. VI 8 agosto 2008, n. 3902).
La questione si pone in particolare per l’applicazione di pena su richiesta, mentre risulta più semplice per il caso di riabilitazione.
Quest’ultima, in effetti, a mente dell’art. 178 c.p. suppone la prova della buona condotta, e l’adempimento, tendenzialmente, delle obbligazioni risarcitorie.
Diverso il caso del patteggiamento, in quanto (cfr. art. 445 c.p.p.) l’effetto estintivo in tal caso consegue automaticamente al decorso del tempo, in uno alla mancata commissione di determinati reati.
Anche per questo, nondimeno, la giurisprudenza richiede un provvedimento formale, che, se è vero che esso opera con efficacia ex tunc, deve essere positivamente delibato in sede penale.
Se questa è la regola, ormai consolidata, resta davvero misterioso perché, all’atto pratico, siano moltissimi i casi di concorrenti, condannati tramite patteggiamento, che vantano magari da anni le condizioni per l’estinzione, ma non attivano i relativi procedimenti in sede di esecuzione penale. Per poi vedere emergere le conseguenze di tale, spesso inutile, inerzia nel modo peggiore: nel corso delle procedure di gara.