Contributi pubblici ai nubendi per l’acquisto di alloggi di edilizia economica e popolare: il TAR sospende il provvedimento di revoca, ma pone dubbi sulla giurisdizione

A.V.

Con ordinanza n. 732 del 4/9/2009, il Tar della Toscana ha concesso la sospensione del provvedimento impugnato, con il quale la Regione Toscana aveva disposto la revoca del contributo pubblico concesso al ricorrente per l’acquisto di un alloggio di edilizia economica e popolare ed aveva imposto la restituzione di quanto già a tale titolo erogato. 
Nella decisione del Tar ha prevalso, come era corretto che fosse, l’attenzione alla condizione economica del ricorrente, tale per cui, l’esborso della non trascurabile somma richiesta dalla Regione, seppur a rate come consentito dalla normativa regionale, avrebbe potuto essere fonte di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente e la sua famiglia, investendo direttamente le condizioni di vita del nucleo familiare dell’interessato.
A differenza di quanto recentemente accaduto in casi analoghi, in cui il Tar aveva ravvisato nella rateizzazione dell’importo oggetto di restituzione, la possibilità di scongiurare qualunque pregiudizio per il privato, nel caso in esame è stata dato il giusto rilievo alla condizione familiare ed economica dell’interessato ed è stato effettuato il giusto contemperamento tra le diverse posizioni delle due parti in causa, un privato cittadino da una parte ed un Ente Pubblico dall’altra.
Si ritiene, in sostanza, che nel caso in esame lo strumento della tutela cautelare abbia raggiunto appieno la propria finalità conservativa, senza ridursi ad una prematura e sommaria anticipazione dell’esito della fase di merito del giudizio, per la cui definizione è, come noto, necessario seguirne l’integrale svolgimento.
Nella medesima ordinanza, tuttavia, il Tar mantiene ferma la questione già prospettata in precedenza, circa il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Tribunale Ordinario.
Si tratta di questione tutt’altro che pacifica, soprattutto in casi quale quello oggetto della ordinanza in esame, in cui la Regione solleva al ricorrente una contestazione che, a seconda dei diversi punti di vista, potrebbe avere ad oggetto requisiti mai posseduti dal ricorrente medesimo, oppure requisiti non acquisiti e/o non mantenuti in epoca successiva all’erogazione del contributo in parola; determinandosi per ciascuno dei due casi, una diversa giurisdizione.